Svolta storica: per i biglietti del treno non sarà più richiesto “Signore” o “Signora”
Uno dei temi più caldi degli ultimi anni, portato alla luce soprattutto dagli attivisti e dagli appartenenti alla comunità LGBTQIA+, è quello dell’identità di genere. Questo è nient’altro che il senso di appartenenza di una persona a un determinato genere: nel caso in cui questo non coincida con il sesso biologico alla nascita, allora si parla di identità transgender.
Se nella maggior parte delle persone c’è una totale coincidenza tra sesso biologico, ruolo di genere ed identità di genere, c’è chi invece percepisce sé stesso in modo emotivo e subconscio come appartenente a un genere diverso da quello biologico: in questi casi, quando è possibile farlo, si valuta di intraprendere un percorso di transizione così che identità di genere e sesso biologico coincidano.
In merito a questo tema, attuale come non mai, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha accolto il ricorso presentato da un’associazione contro la prassi di un’impresa ferroviaria francese in relazione alla richiesta del genere al momento dell’acquisto del biglietto del treno.
La compagnia ferroviaria francese Sncf Connect, al momento dell’acquisto di un biglietto per il treno sia online, sia nelle biglietterie presenti nelle stazioni, fino ad oggi chiedeva in modo automatico al cliente di indicare l’appellativo, quindi di scegliere “Signore” o “Signora”. La Ong Mousse, però, ha lamentato che tutto ciò viola il regolamento generale sulla protezione dei dati e, in modo specifico, l’articolo che prevede che tali dati devono essere condivisi solo in misura minima e strettamente necessaria. Secondo la Ong, quindi, al momento dell’acquisto di un titolo di viaggio non serve specificare “Signore” o “Signora”, poiché tale informazione è superflua per il tipo di azione che si sta intraprendendo.
La causa è andata di fronte al Consiglio di Stato francese, il quale ha interrogato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito: secondo la compagnia ferroviaria, la richiesta del genere d’appartenenza è finalizzata solo ad una comunicazione commerciale personalizzata per il cliente. Ecco però qual è stata la sentenza.
La Corte Europea ha quindi determinato che i dati raccolti devono essere adeguati, pertinenti e soprattutto limitati in relazione alle strette necessità per le quali sono raccolti: il genere, di conseguenza, non rientra tra i dati necessari all’acquisto di un biglietto del treno.
In una nota, la Corte ha suggerito che l’impresa ferroviaria potrebbe optare per formule di cortesia generiche, prive di correlazione con l’identità di genere del cliente e quindi inclusive, il che costituirebbe una soluzione pratica e meno problematica.
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