“Mi prendo il permesso e neanche ti avviso”: ufficiale, la LEGGE ti permette di farlo I Il Datore di lavoro non può farti niente

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Nessuno ti rimprovera o licenzia se ti assenti da lavoro senza permesso. Da adesso puoi farlo senza nessun rischio. Lo stabilisce la legge.
Avere un lavoro è un diritto presente nella Costituzione, ma per legge una determinata assenza ingiustificata può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero al licenziamento.
Ciò vuol dire che, se un lavoratore si assenta dal lavoro per un certo periodo, senza fornire una giustificazione, per legge il titolare è tenuto a licenziarlo.
Con questa nuova legge però, il datore di lavoro non può più licenziare il lavoratore che si assenta senza il permesso.
Ciò però non vuol dire che automaticamente, a partire da ora, tutte le assenze da lavoro prive di comunicazione, sono accettate. Lo sono infatti solamente alcune. Per le altre, scatta il licenziamento.
La legge ti tutela anche senza autorizzazione
“Diritti Lavoro” indica il periodo limite per potersi assentare da lavoro senza fornire una giustificazione. “L’assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal CCNL applicabile possa portare alla risoluzione automatica del rapporto di lavoro. Se il CCNL non specifica una durata massima, il termine è fissato in 15 giorni“.
Di fatto quindi, salvo indicazioni del CCNL, se un lavoratore si assenta dal lavoro per più di 15 giorni, senza dare una giustificazione alla sua assenza, allora il titolare può licenziarlo. C’è tuttavia un caso eccezionale, regolato dalla legge, che permette al lavoratore di assentarsi senza informare il datore di lavoro. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5611/25.

Un permesso consentito anche senza autorizzazione
Di norma, un lavoratore che si assenta da lavoro deve chiedere prima un permesso al proprio datore per poterlo fare. Tuttavia c’è un caso in cui non è tenuto a farlo, considerando che non tutti i permessi devono essere autorizzati dal datore di lavoro.
Nello specifico non devono essere autorizzati dal datore i permessi da legge 104/92. Con una sentenza che ha avuto come oggetto il licenziamento di un lavoratore che si è assentato dal proprio lavoro per fornire assistenza al figlio disabile, utilizzando i permessi previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 104/92, la Corte di Cassazione ha garantito che tali permessi non devono essere autorizzati dal datore di lavoro. Di conseguenza è stato annullato il suo licenziamento. Ciò vuol quindi dire che se una persona si assenta dal lavoro per queste ragioni, il titolare non può licenziarlo. Lo dispone la legge.